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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VIAGGIO

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE - NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 16 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314 CEE, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convezione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.806, in quanto applicabile ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonchè dalle previsioni in materia del Codice Civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

Art.2 - CONTENUTO DEL CONTRATTO - DESCRIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate e dalle Condizioni Speciali, sopra riportate. La descrizione del pacchetto turistico Oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali.

Art.3 - PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o di sbarco e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi ed al viaggiatore verrà fornita l'indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che avrà determinato la revisione stetssa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella prevista per il saldo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.

Art.4 - ASSICURAZIONI - FONDO DI GARANZIA
L'Organizzatore è coperto da idonea polizza assicurativa della REALE MUTUA ASSICURAZIONI. Inoltre, il Viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative. Ai sensi dell'art.21 d.lgt. 16 marzo 1995 è stato istituito in Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.21 n.5 Decr. Legisl. N. 111/95.

Art.5 - ACCORDI SPECIFICI
Il viaggiatore può far presenti all'atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle Condizioni Speciali. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, sia esse richieste dal Viaggiatore ovvero dall'Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Art.6 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SOSTITUZIONI
Il Viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario. b) Non vi astino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Viaggiatore rinunciatario. c) Il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il Viaggiatore rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota di iscrizione, se prevista, sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla precedente lettera c).

Art.7 - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
Il viaggiatore dovrà essere munito di passaporto o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero contestualmente richiesti. Egli inoltre dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore nonchè ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
Il Viaggiatore sarà chiamato a rispondere a tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della sua inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'Organizzazione tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è responsabile verso l'Organizzatore,del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art.8 - RECESSO - ANNULLAMENTO
Il recesso darà luogo al rimborso integrale di quanto versato in caso di sopravvenuto aumento del prezzo del viaggio superiore al 10% o di rinvio della data di partenza superiore alle 48 ore, ovvero di altro elemento essenziale del contratto: in tal caso verrà comunicata la modifica al viaggiatore che avrà 48 ore di tempo per accettarla o meno, il silenzio verrà considerata accettazione. Qualora il Viaggiatore intenda esercitare il diritto di recesso avrà diritto, in alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto Turistico in luogo del rimborso di quanto corrisposto: tale pacchetto dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto, ma qualora fosse di importo inferiore il cliente avrà diritto al rimborso della differenza. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al Risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata effettuazione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorchè l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, ovvero allorchè l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore . Al Viaggiatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nel presente articolo , saranno addebitate le quote di iscrizione, se previste, nonchè le penalità di seguito riportate:
- 10% per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza;
- 25% da 29 a 19 giorni;
- 50% da 18 a 10 giorni;
- 75% da 9 a 3 giorni;
- 100% oltre tale termine.

Art.9-MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Qualora dopo la partenza l'Organizzatore non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni Alternative, senza supplementi di prezzo a carico del viaggiatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcire in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal Viaggiatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile.

Art.10-RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi. Tale responsabilità è regolata dalle leggi e convenzioni internazionali richiamate al precedente art.1 e in nessun caso potrà eccedere i limiti previste dalle stesse. L'agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo), o ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e non facenti parte del pacchetto turistico, oppure sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Art.11-RECLAMI
Il Viaggiatore può sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all'Organizzatore e al Venditore, entro e non oltre dieci giorni dalla data del rientro presso la località di partenza , pena la decadenza.

Art.12- FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Patti.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se i reati sono commessi all'estero. Organizzazione tecnica Agatirso Viaggi T.O. Capo d'Orlando. Aut. rich. Ass. Turismo, delle comunicazioni e dei Trasporti RS. Validità del programma sino al 31/12/2005. I prezzi, le condizioni, le offerte possono variare, per conferme consultare gli aggiornamenti illustrati sul catalogo internet www.agatirso.com, troverete anche le nuove strutture convenzionate, gli orari e le date dell'escursioni.




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